Statuto

Art. 1
Denominazione e sede

1.    Il Consultorio Familiare della Diocesi di San Miniato, intitolato al dott. Alberto Giani (1964-2007) [1]  ha sede a San Miniato in via Vittime del Duomo n. 4 ed è uno strumento che esprime la sollecitudine della Chiesa nei confronti della coppia e della famiglia.
2.    Il Consultorio Familiare Diocesano (d’ora in avanti, CFD) può esercitare la sua attività anche mediante sedi distaccate, dislocate sul territorio diocesano.
3.    La sua attività è retta dalle norme del presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1.    Il CFD ha come scopo qualificante l’aiuto alle persone, coppie e famiglie in circostanze di difficoltà e crisi di relazione e svolge opera di prevenzione attraverso iniziative di formazione ed impegno culturale rivolti alla comunità diocesana ed al territorio [2].
2.    Il CFD sostiene inoltre tutto ciò che favorisce un’apertura generosa e responsabile alla vita da parte della coppia.
3.    Esso persegue il proprio fine attraverso un servizio gratuito, professionalmente qualificato e specialistico, destinato alla persona umana, considerata alla luce della visione cristiana, nella sua unità di corpo, mente e spirito, nella sua apertura alla Trascendenza e nella dinamica delle sue relazioni sociali, familiari e di coppia.

Art. 3
Metodologia

1.    La metodologia del CFD è basata essenzialmente sulla “relazione d’aiuto” tendente a favorire l’autodeterminazione della persona che voglia essere aiutata a prendere coscienza della propria situazione, delle proprie risorse e possibilità di cambiamento.
2.    Tale attività è prestata da un’Equìpe di specialisti nel rispetto assoluto del segreto professionale e della privacy e convalidata da incontri periodici di supervisione.
3.    I membri dell’Equìpe condividono la visione antropologica cristiana della persona umana, della sessualità, della famiglia; concordano obiettivi e metodi, operano secondo la deontologia propria della loro professione e nel rispetto dei valori cui l’utente fa riferimento.

Art. 4
Organi

1.    Organi del CFD sono:
a)    Il Consiglio di gestione;
b)    L’Equìpe degli operatori;
c)    La Segreteria.

Art. 5
Consiglio di gestione

1.    Il Consiglio di gestione è espressione del legame stretto e peculiare del CFD con il Vescovo, la comunità diocesana ed i suoi organismi [3].
2.    Il Consiglio è composto da cinque membri così individuati [4]:
–    Due membri espressione dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare:
–    Un membro espressione della Caritas diocesana;
–    Un membro espressione dell’Azione Cattolica diocesana;
–    Il Coordinatore dell’Equipe degli operatori;
3.    Il Consiglio di gestione sovrintende alla gestione complessiva del CFD e ne stabilisce le linee generali di azione, nel rispetto delle norme del presente Statuto; in particolare spetta al Consiglio:
a)    La nomina del Coordinatore, che diviene membro del Consiglio per cooptazione, e degli operatori dell’Equìpe, sentito il Coordinatore;
b)    La nomina del Segretario e del Tesoriere;
c)    L’approvazione delle linee programmatiche;
d)    Decidere, con l’approvazione del Vescovo, di assumere con un compenso economico operatori che operino nel CFD a titolo stabile e continuativo;
e)    L’approvazione del rendiconto economico e finanziario da presentare ogni anno al Consiglio diocesano per gli Affari economici.
f)    Le proposte di modifiche al presente Statuto e l’adozione di eventuali regolamenti applicativi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 c. 2.
4.    Il Consiglio resta in carica, di massima, per cinque anni, a decorrere dall’approvazione del presente Statuto da parte del Vescovo; i singoli membri possono essere riconfermati da coloro che li esprimono.
5.    Il Consiglio esprime un Presidente, la cui nomina è sottoposta al Vescovo per l’approvazione; il Presidente ha il compito di tenere i contatti con il Vescovo, la Curia e gli altri organismi diocesani e rappresentare il CFD negli incontri interdiocesani con altri Consultori od in altre occasioni pubbliche.
6.    il Presidente coordina le sedute del Consiglio e lo convoca ogniqualvolta lo ritenga opportuno, anche su richiesta degli altri membri del Consiglio o del Segretario.
7.    Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre componenti; in caso di parità nelle votazioni, conta il voto del Presidente.
8.    Le sedute del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario che assiste senza diritto di voto.

Art. 6
Equìpe degli operatori

1.    L’Equìpe degli operatori è formata da specialisti, consulenti familiari ed esperti nelle scienze umane che condividono la visione antropologica cristiana della persona umana, sono disponibili al lavoro d’Equìpe e al metodo della consulenza tipico di un consultorio [5].
2.    Gli operatori dell’Equipe sono nominati dal Consiglio di gestione, sentito il Coordinatore, sulla base di titoli specifici e di comprovata esperienza nelle relazioni di aiuto.
3.    Il Coordinatore dell’Equìpe coordina il lavoro degli operatori e promuove incontri periodici di supervisione; tiene i contatti con il Consiglio ed il Segretario per l’articolazione dei servizi e promuove, di concerto con l’Equìpe ed il Consiglio, interventi di sostegno, consulenza e formazione alle comunità ecclesiali presenti sul territorio diocesano, con particolare riferimento a:
–    percorsi di preparazione delle coppie al matrimonio e formazione degli animatori;
–    valorizzazione e sostegno dei compiti educativi dei genitori;
–    educazione all’affettività per adolescenti e giovani;
–    aiuto alla condizione degli anziani in relazione con le loro famiglie.
4.    Fa parte dell’Equìpe anche un sacerdote esperto di morale in qualità di consulente etico, nominato dal Vescovo.

Art. 7
Segreteria

1.    La Segreteria del CFD svolge un ruolo essenziale nell’accoglienza delle richieste di aiuto, nell’inoltro di queste agli specialisti dell’Equìpe e fornisce il supporto organizzativo alle attività del Consultorio.
2.    Per coordinare l’attività di segreteria il Consiglio di gestione nomina un Segretario, il cui  ruolo può essere ricoperto anche da un operatore dell’Equìpe.
3.    Gli operatori della Segreteria sono persone adeguatamente formate che, di massima, offrono il proprio servizio in maniera volontaria e gratuita; per valutare la loro idoneità ad operare è opportuno un previo colloquio con il Coordinatore dell’Equìpe ed il Presidente del Consiglio di gestione; qualora vengano richieste mansioni particolari ed in via continuativa, il Consiglio di gestione può, con l’approvazione del Vescovo, stabilire adeguate forme di retribuzione.
4.    Se necessario, il Consiglio può nominare un Tesoriere con il compito di curare l’amministrazione delle risorse economiche e redigere il bilancio preventivo e consuntivo, da presentare ogni anno al Consiglio diocesano per gli Affari economici; le funzioni di Tesoriere possono essere svolte anche dal Segretario o da un membro stesso del Consiglio.
5.    Anche per la durata del mandato di Segretario e Tesoriere, valgono le norme del precedente art.5 c.4 riguardanti il mandato dei membri del Consiglio.

Art. 8
Mezzi di sostentamento

1.    Il CFD trae i mezzi per lo svolgimento delle sue attività:
a)   da erogazioni della Diocesi;
b) da contributi di parrocchie, movimenti ed associazioni ecclesiali anche mediante giornate apposite di sensibilizzazione;
c)  da contributi di Fondazioni bancarie o a scopo benefico;
d) dalle erogazioni liberali e del 5 per mille dell’IRPEF, queste ultime tramite associazione o cooperativa sociale riconosciuta e approvata dal Vescovo;
e) da contributi volontari di enti e di privati.
2.    L’eventuale richiesta di accesso a contributi pubblici o a procedure di accreditamento presso le strutture sanitarie pubbliche, sarà curata dalla Diocesi o, se del caso, da associazione o cooperativa sociale riconosciuta e approvata dal Vescovo.

Art. 9
Norme finali

1.    Il presente Statuto, deliberato dal Consiglio di gestione, entra in vigore con l’approvazione del Vescovo.
2.    Ogni modifica al presente Statuto viene deliberata dal Consiglio e sottoposta al Vescovo per l’approvazione finale.
3.    Una sezione del sito web diocesano sarà dedicata ad illustrare e pubblicizzare il presente Statuto e le attività del CFD.
4.    Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del diritto canonico universale e particolare.

San Miniato,  20 settembre 2011


Note

(1)  Breve nota biografica di Alberto Giani

(2)  cf. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia, 1993, n. 250.

(3) cf. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, cit. n. 251.

(4) Modificato con deliberazioni del 12/10/2016 e del 26/05/2021.

(5) cf. CEI, Direttorio di Pastorale Familiare, cit. n. 250